collocamento mirato
Gli strumenti per il Collocamento mirato
La definizione collocamento mirato, individua una serie di misure volte a favorire l'accesso al mondo del lavoro di soggetti diversamente abili o appartenenti a categorie sociali svantaggiate, misure che da un lato prevedono l'individuazione di adeguati strumenti e servizi per la valutazione delle potenzialità dei soggetti interessati e l'individuazione di posizioni lavorative adeguate, dall'altro prevedono l'introduzione di una serie di obblighi ed agevolazioni per le aziende.
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In base a quanto stabilito dall'art 2 della
legge 68/99, oltre alle azioni di supporto per la valutazione delle potenzialità del singolo ed il suo effettivo collocamento professionale, tutte le iniziative mirate all'eliminazione di eventuali limitazioni connesse all'ambiente di lavoro e alle relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro, rientrano tra gli strumenti di collocamento privato programmi sperimentali di tirocinio e formazione professionale; incentivi, agevolazioni e convenzioni mirate a facilitare l'incontro tra le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori disabili.
Possono usufruire degli strumenti del collocamento mirato:
- i soggetti affetti da limitazioni delle capacità sensoriali, motorie o psichiche tali da comportare una riduzione della capacità lavorativa pari al 45%
-invalidi del lavoro con grado di invalidità al di sopra del 33%
- sordomuti e non vedenti
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e di servizio.
La legge ha inoltre previsto la possibilità di aver accesso ai servizi per l'integrazione professionale anche per i soggetti appartenenti a categorie socialmente svantaggiate come i coniugi o gli orfani di vittime di guerra, di servizio o del lavoro, per le vittime del terrorismo e per i profughi italiani rimpatriati.
Per usufruire effettivamente dei servizi previsti dal collocamento mirato, è necessario effettuare l'iscrizione ad apposite liste presso il centro per l'impiego competente presentando la documentazione relativa al proprio stato di disoccupazione e allo stato di invalidità certificato dalla ASL locale.
Per maggiori informazioni rispetto alla procedura da seguire per l'iscrizione alle liste di collocamento e alla relativa graduatoria, potrete consultare gli approfondimenti dedicati al tema, disponibili su
Cliclavoro.gov, portale istituzionale dedicato al mondo del lavoro.
Il collocamento mirato dal lato delle aziende
Con l'obiettivo di favorire il concreto inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, il legislatore ha fissato una serie di “quote d’obbligo” per individuare la quota minima di lavoratori disabili che i datori di lavoro hanno il dovere di assumere in base alle dimensioni della propria azienda, per essere in regola rispetto a quanto stabilito dalla legge 68/99.
a) nelle aziende con un numero di dipendenti superiore a 50, l’organico deve essere composto per il 7% di lavoratori disabili e per l’1% da vedove, orfani e profughi
b) all’interno delle aziende con un numero di dipendenti compreso tra 36 e 50 la quota d’obbligo è fissata ad almeno due lavoratori.
c) ogni azienda con un numero di impiegati compreso tra 15 e 35 è tenuta ad assumere almeno 1 lavoratore disabile.
A questi obblighi fanno però da contraltare una serie di agevolazioni contributive, illustrate dall’art 13 della legge 68/99. Successivamente all’entrata in vigore della legge 68 e successive, l’
Inps è intervenuta in materia con l’obiettivo di fare maggiore chiarezza, regolamentando nuovamente le agevolazioni per l’assunzione dei disabili, attraverso la pubblicazione della circolare n. 203 del 19.11.2001 e con i messaggi n. 320 del 16.7.2002, n. 337 del 27.09.2002, n. 151 del 17.12.2003 e n. 33491 del 19.10.2004.
Potrete recuperare e consultare con facilità il testo della circolare utilizzando il motore di ricerca interno dell’archivio dei Messaggi e delle Circolari Inps disponibile all’interno del sito web ufficiale dell’Istituto.
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