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Contratto Collettivo Colf Badanti

Il Contratto Collettivo per Colf e Badanti, la sintesi

Il contratto collettivo per colf e badanti: in sintesi quanto previsto dal testo per ciò che riguarda i riposi, le ferie, le festività, i permessi, la malattia. Sono inoltre elencate le discipline riguardanti maternità, infortuni e straordinari previste dal contratto di lavoro collettivo per colf e badanti.

Il Contratto Collettivo per Colf e Badanti, la sintesi
Il contratto di lavoro collettivo per colf e badanti, si riferisce all’impiego che comprende le attività retribuite nell'ambito della vita familiare e dell’assistenza agli anziani. Qui di seguito, in sintesi, quanto predispone il contratto nazionale per colf e badanti.

Il contratto di lavoro collettivo per colf e badanti deve essere stilato in due copie con indicazione della data di assunzione, qualifica, categoria, orario di lavoro e retribuzione convenuta. L’articolo 15 disciplina l’orario di lavoro e prevede per i conviventi 10 ore giornaliere non consecutive per un totale di 54 ore settimanali, mentre per i non conviventi 8 ore giornaliere per 40 ore settimanali. Il lavoro notturno, compreso tra le ore 22 e le ore 6, viene pagato il 20% in più.
Il  periodo di prova, regolamentato dall’articolo 13 del contratto collettivo per colf e badanti, prevede 8 giorni di effettivo lavoro per i livelli A e 30 giorni di effettivo lavoro per i livelli D.

Il riposo settimanale è invece disciplinato dall’articolo 14, che stabilisce 36 ore settimanali, di cui 24 ore consecutive per il giorno di domenica e 12 ore per un giorno della settimana stabilito dalle parti, per lavori di lavoro a tempo pieno e/o con convivenza. La gratifica natalizia (articolo 37) prevede una mensilità a Natale e in caso di convivenza deve comprendere anche il vitto e l’alloggio. Le ferie (articolo 18) previste dal contratto collettivo per colf e badanti ammontano a 26 giorni lavorativi, da giugno a settembre, divisibili per due periodi diversi se concordato dalle parti. Durante le festività, il riposo è retribuito per 1/26 della retribuzione mensile: in caso di prestazione lavorativa, la giornata verrà corrisposta con una maggiorazione del 60%.

L’articolo 26 del contratto collettivo per colf e badanti disciplina invece la malattia: la documentazione medica deve essere presentata entro il secondo giorno, i primi tre giorni consecutivi di malattia vengono retribuiti al 50%, mentre i giorni successivi al 100%. In caso di infortunio (articolo 27) la denuncia all’Inail deve essere presentata entro le 24 ore e la corresponsione della retribuzione è per i primi tre giorni.

I permessi retribuiti (articolo 20) sono così divisi:
Per lavoratori conviventi - 16 ore annue,( ridotti a 12 per i conviventi part-time), per visite mediche documentate.
Per lavoratori non conviventi - Con orario superiore a 30 ore settimanali, 12 ore annue, sempre per visite mediche documentate. Se l’orario è inferiore a 30 ore settimanali le 12 ore saranno riproporzionate.
3 giorni lavorativi per lutto familiare ( per congiunti sino al 2° grado)
2 giorni al lavoratore padre per nascita di un figlio

Lo straordinario nel contratto collettivo per colf e badanti è disciplinato dall’articolo 16, che stabilisce le seguenti maggiorazioni:
a)lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6 ) maggiorazione del 50%
b)lavoro straordinario diurno (dalle ore 6 alle ore 22 ) maggiorazione del 25%
c)lavoro straordinario domenicale e festivo maggiorazione del 60%.
d)per lavoro diurno eccedente le 40 ore sett./li, sino alle 44 ore, maggiorazione del 10%

In caso di maternità, esiste il divieto di licenziamento (articolo 24), salvo che per giusta causa, dall’inizio della gestazione, se insorta nel corso del rapporto di lavoro, e fino a 5 mesi di astensione obbligatoria. Il congedo matrimoniale (articolo 23) prevede 15 giorni di calendario retribuiti.

Infine, è possibile fare riferimento al portale Previdenza-Professionisti per consultare il testo integrale del contratto collettivo per colf e badanti.

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